La Corte di Cassazione, con la sentenza del 16.10.2014 n. 21966, ha stabilito che i cartelli esposti nelle vetrine
delle agenzie immobiliari,
contenenti l'immagine fotografica o la scheda descrittiva degli
immobili devono
essere considerati mezzi pubblicitari e devono essere assoggettati
all'imposta di pubblicità.
Più
precisamente, scontano l’imposta di cui trattasi, i
cartelli
raffiguranti le case in vendita o in locazione,
con le relative descrizioni e contenenti il logo dell’agenzia: tali
cartelli,
infatti, promuovendo
la vendita o la locazione degli immobili raffigurati,
pubblicizzano
l’offerta di servizi dell’agenzia che di tali immobili gestisce
la mediazione.
Peraltro, sempre secondo i Giudici della Suprema Corte, l’agenzia
immobiliare gode dell’effetto promozionale generato dai cartelli
affissi sulle proprie vetrine,
indipendentemente dal fatto che sugli stessi vi siano il logo e i
recapiti dell’agenzia stessa.
Riassumendo, quindi, i
cartelli degli immobili in affitto o in vendita esposti sulle vetrine
delle Agenzia Immobiliari:
1)
non possono essere considerati avvisi al pubblico, ma devono
essere considerati alla stregua di messaggi pubblicitari;
2)
scontano
l’imposta sulla pubblicità,
con la possibilità però
di applicare l’esenzione di cui alla lett. a) del citato art. 17 in
virtù del quale sono esenti dall’imposta sulla pubblicità:
“i
mezzi pubblicitari,
ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di
ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all’attività
in essi esercitata e
non superino,
nel loro insieme, la
superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o
ingresso”.

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