Il MISE, con il DM 09.12.2014, ha fissato le nuove disposizioni in materia di concessione ed erogazione delle agevolazioni riconosciute per i c.d. “contratti di sviluppo”.
Le norme, in particolare, sono state uniformate alle disposizioni UE impartite con il regolamento GBER valido fino al prossimo 2020.
Secondo quanto previsto dal decreto le agevolazioni possono riguardare tre diverse tipologie di investimenti:
- investimenti produttivi in beni materiali e immateriali eventualmente accompagnati da investimenti in ricerca e sviluppo;
- investimenti finalizzati allo sviluppo turistico;
- investimenti finalizzati alla tutela ambientale.
Le intensità degli aiuti possono variare a seconda delle dimensioni del richiedente e di un criterio di tipo territoriale: per le piccole imprese nelle regioni NUTS2, ad esempio, l’intensità massima di aiuto per i programmi di sviluppo industriale e turistici sarà pari al 45%, mentre per le imprese con sede nelle altre aree sarà solamente pari al 20%.
L’intensità di aiuto deve essere calcolata sulla base dei costi ammissibili previsti dal progetto d’investimento. Con la presente trattazione analizziamo il contenuto del decreto, con particolare riguardo ai programmi ammissibili, alle spese agevolate e agli incentivi che possono essere riconosciuti.

Nessun commento:
Posta un commento